![]() |
|||
La normativa Italian sul gas radonRiferimenti normativiLa legge che regola l'argomento radon in Italia è il D. Lgs. 230/95 così come modificato dal D.Lgs. 241/2000. Detto atto normativo obbliga i datori di lavoro, che impieghino personale in ambienti di lavoro sotterranei, a far valutare la dose ricevuta da tali lavoratori per inalazione di radon. Se tutta o parte dell'attività di una ditta si svolge in ambiente sotterraneo (officina, autorimessa, magazzino, uffici a vario titolo) e vi sono uno o più dipendenti che vi prestano la loro opera per più di 10 ore al mese, il caso ricade sotto la normativa, che prescrive valori limite per la concentrazione di radon nell'aria degli ambienti interessati. Per i luoghi di lavoro il livello d'azione è regolato dalla quantità di dose assorbita: se la dose assorbita è compresa tra 0.8 e 1 mSv/anno è imposto un monitoraggio annuale. Se la dose assorbita invece è superiore a 1 mSv/anno i lavoratori devono essere classificati esposti in categoria B. In questo caso se la dose è minore a 3 mSv/anno il datore di lavoro non è obbligato a mettere in atto azioni di rimedio mentre al di sopra di questo valore è necessario intervenire. Sono soggetti a questa prescrizione anche gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo elementare e medio, se ubicati anche in parte in luoghi sotterranei. E' esplicitamente esclusa la sua applicazione alle abitazioni. Le misure devono essere eseguite da un laboratorio idoneamente attrezzato e le valutazioni di dose alle persone devono essere fatte da un esperto qualificato della radioprotezione. Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 e successive integrazioni e modifiche (D. Lgs.187/2000, D.Lgs.241/2000, D.Lgs.257/2001) (estratto): " Art. 10 bisCampo di applicazioneLe disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate; …" Art. 10 terObblighi dell'esercente1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio della attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno. 3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime. Art. 10 quaterComunicazioni e relazioni tecniche1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10 quinquies, gli esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro. 2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. 3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione. Art. 10 quinquiesLivelli di azione1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis. Livello di azioneValore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato. RadonDeve intendersi l'isotopo 222 del radon. ThoronDeve intendersi l'isotopo 220 del radon. MisurazioniLe misurazioni di cui all'articolo 10 ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attività di radon medie in un anno. Livelli di azionePer i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione è fissato in termini di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attività lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. Il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art.10 quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno. Per semplificazione è utile schematizzare la procedura: |
|
||
| Copyright © Protezione Radon s.r.l. via Vittorio Emanuele II, 44 - 27022 Casorate Primo (PV) - P.IVA/C.F. 02339110187 |Note Legali | Policy Privacy | webdesign: magnetika | |||